Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione gia' emanate
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione, previste dall'art. 107, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Sanita' e istituzioni sanitarie
1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - La regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari.
Alle province autonome competono le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell'esercizio di tali potesta' esse devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico- sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria.
Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto.".
2. Nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, i numeri 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
"9) alle professioni sanitarie, agli ordini e collegi professionali ed agli esami di idoneita' per l'esercizio della professione medica negli ospedali; nella provincia di Bolzano, tali esami possono essere effettuati osservandosi l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197; la facolta' di organizzare i predetti esami e' estesa alla provincia di Trento;
10) alla omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione; non e' attivita' di omologazione quella di verifica e controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella regione;".
Art. 2 Volontariato
1. Le attivita' di volontariato da svolgersi nell'ambito delle materie di competenza della regione e delle province autonome, e le relative organizzazioni, sono disciplinate dalla legge regionale o provinciale nel rispetto dei limiti relativi alle materie medesime.
2. Le organizzazioni riconosciute dalla regione e dalle province autonome sono iscritte di diritto nei registri delle organizzazioni di volontariato, anche agli effetti dell'applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 3 Formazione professionale
1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le province autonome possono attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali. Gli attestati rilasciati al termine di tali corsi abilitano all'esercizio di una attivita' professionale in corrispondenza alle norme comunitarie.".
Art. 4 Bacini di rilievo nazionale
1. Nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I piani dei bacini di rilievo nazionale sono strumento di coordinamento delle attivita' inerenti alle attribuzioni statali e provinciali, sempre che lo statuto e le relative norme di attuazione non prevedano apposite modalita' di coordinamento.
In sede di aggiornamento dei piani e programmi provinciali per l'utilizzazione delle acque pubbliche e per gli interventi si tiene conto delle indicazioni contenute nel piano di bacino.
Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art. 12, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, il comitato istituzionale osserva lo statuto e le relative norme di attuazione.".
Art. 5 Caccia
1. Nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Lo standard di protezione della fauna e' disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale.".
Art. 6 Giudice di pace
1. Alla nomina, alla decadenza e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace si provvede, nella regione Trentino-Alto Adige, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente della giunta regionale, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario.
2. Il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace e' inquadrato con legge regionale nei ruoli del personale della regione, salva la dipendenza funzionale dal giudice di pace o dal coordinatore di cui all'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374. La legge regionale assicura anche l'osservanza dei principi di cui ai commi 4 e 6 e disciplina le modalita' di immissione in ruolo con priorita' del personale assegnato agli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989. La regione provvede altresi' alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento degli uffici.
3. L'istituzione di sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace e' disposta dal Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con la provincia autonoma. La vigilanza e la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace sono esercitate disgiuntamente dal presidente del tribunale ordinario e dalla giunta provinciale.
4. L'art. 89 dello statuto e le relative disposizioni di attuazione si applicano anche per i magistrati onorari di cui al comma 1. Con successivo decreto legislativo da emanare prima dell'insediamento dei predetti uffici saranno determinate le relative piante organiche provinciali.
5. Nella provincia di Bolzano le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace sono esercitate a bienni alterni da un giudice di lingua italiana e da un giudice di lingua tedesca, osservandosi il criterio indicato nell'art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Le funzioni di coordinatore sono esercitate per un biennio da un giudice di lingua ladina quando egli risulta il piu' anziano in applicazione del predetto criterio.
6. La conoscenza, accertata nei modi di legge, della lingua italiana e della lingua tedesca e' richiesta, nella provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e per la nomina o il trasferimento degli addetti alle relative cancellerie e degli ausiliari.
7. L'art. 40 della legge 21 novembre 1991, n. 374, non si applica nella regione Trentino-Alto Adige. L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, e' abrogato.
8. I posti di organico del personale amministrativo di cui al comma 2 sono stabiliti previa intesa della regione con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; gli stessi sono portati in diminuizione dei posti di organico di cui all'art. 12, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
9. Le spese sostenute dalla regione in conseguenza di quanto disposto dal comma 2 sono rimborsate dallo Stato entro limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace.
Art. 7 Uso della lingua nei processi
1. Nel comma 4 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto cittadino ha la facolta' di usare la lingua tedesca anziche' quella italiana.".
Art. 8 Sanzioni amministrative
1. Le entrate provenienti da sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni di norme emanate in materia di competenza della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano affluiscono, per quanto non devolute ai verificatori, ai bilanci della regione e delle province stesse o degli enti locali titolari della corrispondente funzione amministrativa.
Art. 9 Organizzazione turistica locale
1. Il secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, e' sostituito dal seguente:
"In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma, la legge stessa provvede in ordine al personale e ai beni degli enti soppressi.".
Art. 10 Ente autonomo Fiera di Bolzano
1. Nel terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prezzo del riscatto e' quello determinato dall'atto pubblico-amministrativo stipulato in argomento il 16 ottobre 1989".
Art. 11 Ricezione di radiodiffusione
1. Nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, la provincia autonoma di Trento ha la facolta' di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonche' per collegarsi con aree culturali europee. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo.".
Art. 12 Soccorso alpino
1. Il soccorso alpino dello Alpenverein Su'dtirol e' equiparato a quello del Club alpino italiano.
Art. 13 Valori catastali
1. Nel primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione dei valori catastali saranno adottati coerenti criteri di valutazione per il territorio regionale evitando disparita' di trattamento.".