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Sez. L, Sentenza n. 837 del 18/01/2006 (Rv. 586648 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE | Indennizzo previsto dalla legge n.210 del 1992 - Malattia epatica ed evidenza del danno conseguente - Distinzione - Diritto all'indennizzo - Cronicizzazione della epatopatia postrasfusionale - Insufficienza - Documentata consapevolezza, per l'assistito, dell'esistenza di un danno irreversibile - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586648-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE

La legge 25 febbraio 1992, n. 210 distingue nettamente, ai fini della tutela indennitaria, la malattia epatica dalla evidenza del danno conseguente, posto che i termini della domanda per l'indennizzo decorrono, alla stregua dell'art. 1, primo comma, "dal momento in cui, sulla base della documentazione...l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno". Ne consegue che la cronicizzazione della epatopatia post-trasfusionale non configura e costituisce di per sé il requisito esclusivo per accedere ai benefici della legge di sostegno, ma con la malattia post-trasfusionale deve coesistere la documentata consapevolezza, per l'assistito, dell'esistenza di un danno irreversibile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva valutato equivalenti, "ex se", il termine di cronicizzazione della malattia e quello di irreversibilità della patologia).

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)