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Sez. 1, Sentenza n. 3237 del 25/05/1995 Cc. (dep. 05/07/1995) Rv. 202127 - 01

Esecuzione - Magistratura di Sorveglianza - Procedimento - In genere | Mancata nomina di difensore di fiducia da parte dell'interessato per il procedimento di sorveglianza - Obbligo per il giudice di nominare un difensore di ufficio - Sussistenza - Esistenza di nomina di difensore di fiducia per altri procedimenti - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202127-01

Esecuzione - Magistratura di Sorveglianza - Procedimento - In genere

Il procedimento relativo all'udienza camerale innanzi al Tribunale di sorveglianza è regolato da quanto previsto dall'art. 666 cod. proc. pen. come espressamente indicato dal primo comma dell'art. 678 cod. proc. pen., in base al quale, nella ipotesi che l'interessato non abbia nominato alcun difensore di fiducia, il giudice competente gliene nomina uno d'ufficio, salva la possibilità di intervento di quello di fiducia all'udienza camerale ovvero di richiesta, in tale sede, da parte dell'interessato di essere assistito da difensore fiduciario in tale occasione nominato, non assumendo rilevanza, ai fini della ritualità del procedimento, l'esistenza di nomina di difensore per altri procedimenti, puranche sempre inerenti alla materia dell'esecuzione della pena demandata al sopra indicato tribunale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)