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Sez. 6, Sentenza n. 9739 del 23/02/1989 Ud. (dep. 06/07/1989) Rv. 181774 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALLA ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - INDICAZIONE DEGLI INDIZI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181774-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALLA ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - INDICAZIONE DEGLI INDIZI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

In tema di intercettazioni telefoniche, l'indicazione degli indizi nel decreto di autorizzazione non è necessaria quando il giudice richiama l'atto contenente la richiesta, poiché, in tal caso, egli fa proprie le argomentazioni dell'organo di polizia giudiziaria procedente. (Conf mass n 175670).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)