Sez. 3, Sentenza n. 1264 del 11/05/1973 (Rv. 363842 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI - MANCANZA DI INDICAZIONE DELLE SOMME O DI DICHIARAZIONE DEL VALORE DEI BENI - PRESUNZIONE DI COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - VALORE PRESUNTO - CONTESTAZIONE - ESTREMI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI - MANCANZA DI INDICAZIONE DELLE SOMME O DI DICHIARAZIONE DEL VALORE DEI BENI - PRESUNZIONE DI COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - VALORE PRESUNTO - CONTESTAZIONE - ESTREMI.*
La causa relativa a somma di danaro o a beni mobili, quando la somma non sia indicata o il valore non sia dichiarato dall'attore, si presume di Competenza del giudice adito, salvo che il convenuto contesti il valore presunto e dimostri che la causa rientri nella Competenza di altro giudice. Agli effetti di una valida contestazione, non e sufficiente la sola eccezione non motivata di incompetenza, ma occorre una specifica impugnazione del valore dichiarato dall'attore o presunto, la quale sia idonea a dimostrare che il valore del petitum non rientra nella Competenza del giudice adito. (V 288/71, mass n 349764).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)