Sez. 6 - , Sentenza n. 52013 del 16/10/2018 Cc. (dep. 16/11/2018) Rv. 274611 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Facoltà di nomina di un difensore nello Stato di emissione - Omesso avviso nell’immediatezza dell’arresto - Nullità – Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, non ricorre alcuna nullità nel caso in cui l'avviso della facoltà di nominare un difensore nello Stato che ha emesso il mandato sia dato alla persona della quale è chiesta la consegna dal giudice in sede di convalida, piuttosto che dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza dell'arresto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'avviso integrativo dato dal giudice in base agli artt. 391, comma 2, e 294, comma 1 bis, cod. proc. pen., rispettivamente per la fase dell'arresto e per quella dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare, è uno strumento idoneo a garantire l'esercizio del diritto di difesa).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 9 com. 5, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 12 com. 1, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 12 com. 1, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 12 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)