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Sez. L, Ordinanza n. 33596 del 22/12/2025 (Rv. 677319-01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - IN GENERE | Impresa familiare - Diritto di prelazione - Limite temporale - Cessazione dell'attività lavorativa - Successiva liquidazione della quota - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2025-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677319-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - IN GENERE

In tema di impresa familiare, ai fini dell'individuazione del limite temporale per l'esercizio del diritto di prelazione sull'azienda, spettante ai familiari che prestano in modo continuativo attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare, ex art. 230-bis, comma 5, c.c., deve aversi riguardo al momento della cessazione definitiva dell'attività lavorativa e non a quello, successivo, della materiale e concreta liquidazione della quota di partecipazione, costituente un diritto di credito, che potrebbe seguire a lunga distanza dalla data della sua maturazione.

Cod. Civ. art. 230 bis com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)