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Sez. 6, Sentenza n. 1571 del 16/12/1970 Ud. (dep. 02/03/1971) Rv. 116951 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO(ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI NORMA PROCESSUALE PENALE - ATTI COMPIUTI DAL GIUDICE IN PRECEDENZA - EFFETTO RETROATTIVO DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116951-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO(ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI NORMA PROCESSUALE PENALE - ATTI COMPIUTI DAL GIUDICE IN PRECEDENZA - EFFETTO RETROATTIVO DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA - ESCLUSIONE.*

La validita di ogni singolo atto processuale va accertata alla stregua delle norme in vigore al momento in cui l'atto fu compiuto. Pertanto non puo ammettersi l'effetto retroattivo della dichiarazione di illegittimita costituzionale di una norma processuale penale, intervenuta posteriormente al compimento di un atto processuale (nella specie, perizia), la cui validita era ineccepibile alla stregua delle Disposizioni allora vigenti. (V 104098, 103409, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)