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Sez. L, Sentenza n. 2842 del 29/06/1977 (Rv. 386447 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - TERMINE FINALE - PROROGA - DIVIETO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1977-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386447-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - TERMINE FINALE - PROROGA - DIVIETO - ESTENSIONE.*

Il divieto della proroga del termine finale del periodo di prova, sancito dall'art 4 del RDL 13 novembre 1924, n 1825, concerne la protrazione effettiva del rapporto nelle medesime condizioni della prova. Nulla, invece, impedisce che al periodo di prova succeda un rapporto diversamente strutturato, anche se a sua volta sprovvisto di requisiti di stabilita, ed anche, eventualmente a tempo determinato. (Conf 2538/69, mass n 342111; (Conf 532/64; (Conf 997/50).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)