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Sez. 3, Ordinanza n. 28035 del 22/10/2025 (Rv. 676593-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Sentenza della Corte di cassazione - Correzione degli errori materiali - Ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c. - Inammissibilità o improcedibilità - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2025-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676593-01

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In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha proceduto a correggere una propria ordinanza, nonostante il mancato deposito della copia di quest'ultima, adempimento richiesto a pena di improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis c.p.c.).

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)