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Sez. 6 - 5, Sentenza n. 12008 del 28/05/2014 (Rv. 630976 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazioni per la piccola proprietà contadina - Certificato attestante la sussistenza dei necessari requisiti - Disapplicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630976-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, il certificato del competente Ispettorato provinciale agrario che attesti la sussistenza dei necessari requisiti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, non può essere disapplicato dall'Amministrazione finanziaria, nell'esercizio dei propri poteri impositivi, non potendo essa discostarsi da tale accertamento, né sostituirsi all'Ispettorato per la verifica dei presupposti per il godimento del beneficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, dichiarativa dell'illegittimità di un avviso di liquidazione recante l'applicazione dell'imposta nella misura ordinaria benché, al momento dell'emissione dello stesso, la sopravvenuta revoca del menzionato certificato fosse da ritenersi priva di effetti per esserne stata sospesa l'efficacia da un provvedimento cautelare del giudice amministrativo).

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 2, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)