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Sez. 5, Sentenza n. 2205 del 26/11/1986 Ud. (dep. 18/02/1987) Rv. 175171 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - PENA ACCESSORIA - DURATA - CORRISPONDENZA A QUELLA DELLA PENA PRINCIPALE INFLITTA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175171-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - PENA ACCESSORIA - DURATA - CORRISPONDENZA A QUELLA DELLA PENA PRINCIPALE INFLITTA - NECESSITÀ.*

La pena accessoria prevista per il delitto di bancarotta è determinata dalla legge soltanto nel massimo. Pertanto, la sua durata deve corrispondere, secondo il principio stabilito dall'art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta. (Conf mass n 150989; (Conf mass n 139606).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)