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Sez. U, Ordinanza n. 2060 del 11/02/2003 (Rv. 560399 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Cittadino residente all'estero, convenuto in giudizio - Presunzione di sussistenza ivi, anche del domicilio - Sussistenza - Disponibilità in Italia di un immobile e ricezione, presso di esso, dell'atto di citazione in giudizio - Circostanze idonee al superamento della detta presunzione ai fini del radicamento in Italia della competenza giurisdizionale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560399-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Ove il cittadino italiano, convenuto in giudizio, abbia all'estero la propria residenza, deve ritenersi che ivi abbia anche il domicilio, potendo presumersi che la sede principale degli affari ed interessi sia fissata nel medesimo luogo in cui il soggetto abitualmente dimora; ai fini del superamento di detta presunzione, e quindi della prova dell'esistenza di un domicilio del detto convenuto in Italia - necessaria perché scatti il criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, ai sensi dell'art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218 -, non basta la mera disponibilità di un immobile in Italia, né la ricezione, ivi, ad opera di un domestico, dell'atto di citazione in giudizio, trattandosi di circostanze non significative ai fini dell'individuazione di un luogo elevato a centro dei propri affari ed interessi.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)