Sez. 5, Sentenza n. 15444 del 06/12/2001 (Rv. 550925 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Criteri ex art. 51 comma terzo d.P.R. 131/86 - Applicazione - Necessità - Conseguenze - Criterio della moltiplicazione della rendita catastale ex art. 52 d.P.R. citato - Applicabilità - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI
In tema di imposta di registro, tanto l'ufficio che procede - nei casi consentiti dalla legge- ad emettere avviso di accertamento di valore di un immobile ai fini dell'applicazione dell'INVIM o dell'imposta di registro, quanto il giudice tributario chiamato a decidere della controversia che da tale accertamento sia scaturita, devono far riferimento ai criteri stabiliti dal terzo comma dell'art.51 del d.P.R. n. 131 del 1986, e possono, conseguentemente, tener conto dei valori risultanti dalla moltiplicazione della rendita catastale per i coefficienti di cui al quarto comma del successivo art. 52 solo nell'ambito degli "altri elementi di valutazione" previsti dal citato quarto comma.
Riferimenti normativi: Legge 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 3, Legge 26/04/1986 num. 131 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)