Sez. U, Sentenza n. 293 del 20/01/1989 (Rv. 461452 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO AMBULANTE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - DISCIPLINA INTRODOTTA DALL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - COMMERCIO AMBULANTE NON AUTORIZZATO - FACOLTATIVITÀ DELLA CONFISCA AMMINISTRATIVA DELLE MERCI - OBBLIGATORIETÀ - CASI - TASSATIVITÀ.*
COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO AMBULANTE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - DISCIPLINA INTRODOTTA DALL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - COMMERCIO AMBULANTE NON AUTORIZZATO - FACOLTATIVITÀ DELLA CONFISCA AMMINISTRATIVA DELLE MERCI - OBBLIGATORIETÀ - CASI - TASSATIVITÀ.*
Anche nel commercio ambulante senza la prescritta autorizzazione, la confisca amministrativa trova compiuta regolamentazione nell'art. 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il quale abroga implicitamente ogni diversa precedente disposizione in materia. Pertanto, le merci vendute dall'ambulante non autorizzato, qualora non rientrino nei casi di confisca obbligatoria, previsti dalla citata norma per le cose il cui uso, porto, detenzione od alienazione integrino di per sè illecito (per ragioni di oggettiva ed intrinseca pericolosità), sono suscettibili soltanto di confisca facoltativa, quali "cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione".*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)