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Sez. 6, Sentenza n. 136 del 21/10/1982 Ud. (dep. 08/01/1983) Rv. 156821 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - CASISTICA DI ATTI - FALSE ANNOTAZIONI DEL NOTAIO NEL REPERTORIO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1982-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156821-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - CASISTICA DI ATTI - FALSE ANNOTAZIONI DEL NOTAIO NEL REPERTORIO - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Integrano l'ipotesi di falsità ideologica in atto pubblico di cui all'art. 479 cod. pen. le false annotazioni effettuate dal notaio nel repertorio. Infatti, pur potendosi individuare tra esse quelle concernenti fatti avvenuti in presenza del notaio o da lui compiuti, e quelle costituenti ontologicamente attestazioni, tutte devono ritenersi convergenti a provare che in un certo giorno, fra determinati soggetti, è intervenuto quell'atto avente un dato contenuto e un determinato valore. (V mass n 106193; (V mass n 105305).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)