Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Testo in vigore al
Art. 152
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 19 SETTEMBRE 1992, N. 384, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 NOVEMBRE 1992, N. 43816
Titolo IV. Del processo di esecuzione
Capo I. Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale.
Art. 153 Rilascio del titolo esecutivo
1. Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice e' formalmente perfetta. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.
2. La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.
Art. 154 Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive
1. Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi e' un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito e' comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.
2. Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.
Art. 155 Certificato di prestata cauzione
1. Il certificato di prestata cauzione indicato nell'articolo 478 del codice e' rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo.
Art. 156 Esecuzione sui beni sequestrati
1. Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice.1417
2. Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'articolo 679 del codice.
Art. 156-bis Esecuzione sui bene sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale
1. Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o e' compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorieta' e' proponibile.
2. La dichiarazione di esecutorieta' produce gli effetti di cui all'articolo 686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156.1417
Art. 157 Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario
1. L'ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che debbono essere consegnate al creditore a norma dell'art. 494 primo comma del Codice.
2. Nello stesso processo verbale inserisce l'eventuale riserva di ripetizione della somma versata, prevista nel secondo comma dello stesso articolo.
3. Il processo verbale e' depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel ruolo generale delle esecuzioni.
4. Alla registrazione del processo verbale provvede il cancelliere.
Art. 158 Avviso al sequestrante
1. Quando dall'atto di pignoramento o dai pubblici registri risulta l'esistenza di un sequestro conservativo sui beni pignorati, il creditore pignorante deve fare notificare al sequestrante avviso del pignoramento a norma dell'articolo 498 del codice.
Art. 159 Istituti autorizzati all'incanto, e all'amministrazione dei beni
1. Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
2. Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati puo' essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del codice; ad essi puo' essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorita' giudiziaria.
Art. 160 Forma degli avvisi
1. Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notifcati.
Art. 161 Giuramento dell'esperto e dello stimatore
1. L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 568 ultimo comma del codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.
2. L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima.
Art. 162 Deposito del prezzo di assegnazione
1. La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.
Art. 163 Ordine di cessazione della vendita forzata
1. La cessazione della vendita forzata prevista dall'articolo 504 del codice e' disposta dal giudice dell'esecuzione se questi presiede alla vendita, o altrimenti dall'ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione.
Art. 164 Atti di trasferimento del bene espropriato
1. Il giudice dell'esecuzione, in seguito all'alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all'acquirente.
Capo II. Dell'espropriazione mobiliare.
Art. 165 Assistenza del creditore al pignoramento
1. Il creditore istante puo' assistere a sue spese alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice.
Art. 166 Modalita' della custodia
1. Il pretore da' con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati.
Art. 167 Processo verbale di consegna al commissionario
1. Il cancelliere redige processo verbale della consegna delle cose pignorate al commissionario per la vendita. In esso debbono essere descritte le cose consegnate. La descrizione puo' farsi con riferimento a quella contenuta nell'atto di pignoramento, del quale il commissionario deve dichiarare di avere presa esatta cognizione.
Art. 168 Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita
1. I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dagli interessati con ricorso al pretore.
2. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il pretore con decreto disponga la sospensione.
3. Sul ricorso il pretore pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile, sentiti il ricorrente e le parti.
Art. 169 Registrazione del processo verbale di vendita
1. Il cancelliere della pretura presso il quale e' depositato il processo verbale di vendita, a norma dell'articolo 537 ultimo comma del codice, cura la registrazione di esso.
Capo III. Dell'espropriazione immobiliare.
Art. 170 Atto di pignoramento immobiliare
1. L'atto di pignoramento di beni immobili previsto nell'articolo 555 del codice deve essere sottoscritto, prima della relazione di notificazione, dal creditore pignorante a norma dell'articolo 125 del codice.
Art. 171 Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode
1. Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell'articolo 560 del codice sono date dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati.