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Sez. 2, Sentenza n. 4619 del 22/02/2013 (Rv. 625287 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE | Conferimento al teste della rappresentanza processuale di parte dopo la testimonianza - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625287-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE

L'aver reso testimonianza in un precedente grado del giudizio non impedisce al testimone di assumere la rappresentanza di una parte nel grado successivo, in quanto, salva la valutazione circa l'attendibilità del testimone medesimo, la procura non conferisce a quest'ultimo la qualità di parte sostanziale del processo, ma solo quella di rappresentante processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)