Sez. 1, Sentenza n. 2611 del 20/09/1971 (Rv. 353732 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - SOGGETTIVO - PAGAMENTO VOLONTARIO DI UN DEBITO ALTRUI SOTTO LA MINACCIA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - DIRITTO ALLA RIPETIZIONE - INSUSSISTENZA - SURROGAZIONE DEL SOLVENS NELLA POSIZIONE DEL CREDITORE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - SOGGETTIVO - PAGAMENTO VOLONTARIO DI UN DEBITO ALTRUI SOTTO LA MINACCIA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - DIRITTO ALLA RIPETIZIONE - INSUSSISTENZA - SURROGAZIONE DEL SOLVENS NELLA POSIZIONE DEL CREDITORE.*
Non sussiste l'indebito soggettivo, con il conseguente diritto del solvens alla ripetizione, nel caso in cui un soggetto abbia adempiuto un debito altrui ben sapendo di non essere debitore e cio anche se sia stato indotto a pagare per evitare il fallimento, in quanto tale circostanza non esclude la volontarieta del pagamento, non effettuato in situazione di errore. In tale ipotesi vi e luogo soltanto alla surrogazione del solvens nei diritti del creditore ai sensi dell'art 2036, secondo comma, cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2036
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)