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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 41 del 1960

Decisione
decisa il 1960-06-10, depositata il 1960-06-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:41
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 1076

  • Poteri dello stato
  • Termine posto all'attività dei poteri dello stato
  • Natura e scadenza del termine
  • Conseguenze.
Leggi la massima
Vedi: Sent. 41/1957 C.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 1077

  • Comandanti di porto
  • Art. 1238, primo comma, codice della navigazione: giurisdizione dei comandanti di porto
  • Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Non essendosi ancora proceduto alla "revisione" prevista dalla VI disposizione transitoria della Costituzione, le giurisdizioni speciali esistenti continuano a svolgere legittimamente le loro funzioni. Qualunque sia il carattere della giurisdizione dei comandanti di porto - se trattasi cioè di giurisdizione speciale o di giurisdizione ordinaria esercitata attraverso organi speciali - è infondata, in riferimento all'art. 102 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1238, primo comma, del Codice di navigazione.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1238, primo comma, Codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1959 dal Comandante della Capitaneria di porto di Savona nel procedimento penale a carico di Boccardo Luigi, iscritta al n. 69 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 9 maggio 1959. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nella udienza pubblica dell'11 maggio 1960 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nel giudizio penale a carico di Boccardo Luigi, pendente presso il Comandante del porto di Savona, all'udienza del 7 marzo 1959, fu sollevata dalla difesa questione di legittimità costituzionale dell'art. 1238 del Codice della navigazione. Con ordinanza in pari data, il Comandante del porto, considerato che il primo comma dell'art. 1238 del Codice della navigazione attribuisce ai comandanti di porto, capi di circondario, la cognizione delle contravvenzioni previste dal Codice stesso; che, inoltre, l'art. 102 della Costituzione prevede che la funzione giurisdizionale sia esercitata da magistrati ordinari e che non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali; e che, infine, la VI disposizione transitoria della Costituzione stabilisce che, entro cinque anni dalla entrata in vigore della Costituzione stessa, si debba procedere alla revisione degli organi speciali di giurisdizione esistenti; ritenne la eccezione non manifestamente infondata e, sospeso il giudizio, ordinò la rimessione degli atti alla Corte costituzionale. L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1959. Il 20 aprile 1959 si era costituito in giudizio, con atto di intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri. L'Avvocatura depositava una memoria illustrativa il 28 aprile 1960. Nelle deduzioni e nella memoria l'Avvocatura osserva che l'art. 102 della Costituzione non ha riguardo alle giurisdizioni speciali esistenti, ma dispone che giudici straordinari e speciali non possano istituirsi per il futuro. Fa poi richiamo alla sentenza n. 41 del 1957 di questa Corte con la quale, in relazione alla sopravvivenza delle commissioni tributarie, si stabiliva che il termine di cinque anni fissato dalla VI disposizione transitoria della Costituzione ha un carattere puramente ordinatorio. L'Avvocatura conclude perché la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata. : Si premette che la Corte non deve occuparsi di determinare il carattere della giurisdizione delle capitanerie di porto, se cioè trattisi, secondo una distinzione profilata dalla dottrina, di giurisdizione speciale ovvero di organo speciale della giurisdizione ordinaria. Mantenendosi entro i limiti sostanzialmente segnati dall'ordinanza, occorre stabilire se, in relazione al termine fissato nella VI disposizione transitoria della Costituzione, le giurisdizioni speciali debbano ritenersi sopravvissute alla scadenza del termine predetto. A questo proposito va ricordato che questa Corte ha già avuto occasione di decidere identica questione con la sentenza n. 41 del 1957, relativa alla competenza e al funzionamento delle commissioni tributarie. In conformità di tale decisione, si deve ritenere che il termine di cinque anni di cui alla citata VI disposizione transitoria non abbia carattere perentorio; e ciò soprattutto in considerazione del destinatario della disposizione stessa, cioè il Parlamento, il quale, anche dopo la scadenza del termine, conserva sempre il potere di attuare la prescrizione della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara infondata la questione proposta con ordinanza 7 marzo 1959 dal Comandante del porto di Savona sulla legittimità costituzionale dell'art. 1238 del Codice della navigazione, in riferimento all'art. 102 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1960. GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

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