Sez. 3, Sentenza n. 88 del 16/01/1969 (Rv. 337936 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DIFENSIVE - CARATTERE ORDINATORIO - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DIFENSIVE - CARATTERE ORDINATORIO - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il termine di venti giorni assegnato dall'art 47 cod proc civ alle parti cui sia stato notificato il regolamento di Competenza per il deposito delle scritture difensive ha carattere ordinatorio e, quindi, la sua inosservanza non costituisce motivo d'inammissibilita rilevabile d'ufficio. Tuttavia, qualora sia stata esplicitamente eccepita dalla controparte la tardivita della presentazione delle cennate scritture, non puo superarsi la preclusione derivante dall'inosservanza del termine. (V 1675-68, massima n 333487 1531-68, massima n 333225 445-68, massima n 331463 1279-67, massima n 327818 1054-67, massima n 327414).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)