Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Testo in vigore al
Art. 174 Esenzione di imposte e tasse
1. Il capitale e gli interessi costituenti l'importo dei buoni sono esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie, presenti e future.29a
Art. 175 Insequestrabilita' ed impignorabilita' dei buoni postali fruttiferi
1. I buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili ne' pignorabili, tranne che per ordine dell'autorita' giudiziaria in sede penale.26
2. Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per successione a termini di legge.29a
Art. 176 Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi
1. I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.
2. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni; la prescrizione e' interrotta da un atto di richiesta o di diffida.
3. Le somme di cui non e' stato chiesto il rimborso entro il termine stabilito dal precedente comma sono acquisite alle entrate di bilancio dell'Amministrazione postale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto nel comma seguente.
5. Per quei buoni, emessi anteriormente alla data del presente decreto, per i quali sia stata interrotta a suo tempo la prescrizione con atto formalmente valido secondo le disposizioni precedentemente in vigore, il termine di 30 anni previsto dal primo comma del presente articolo decorre dal 1° gennaio successivo alla data dell'interruzione.29a
Art. 177 Buoni versati per cauzione
1. I buoni postali fruttiferi sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le cauzioni definitive da prestarsi nell'interesse dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altra pubblica amministrazione.
2. Per tali effetti i buoni saranno depositati presso la direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, e saranno passibili soltanto di incameramento a favore dell'ente cauzionato, nei casi previsti dalle leggi o dal contratto.
3. Il deposito dei buoni e' esente da tassa di custodia.29a
Art. 178 Rimborso dei buoni
1. I buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.
2. Possono essere rimborsati da altri uffici, nei limiti di taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e modalita' indicate dal regolamento.
3. A semplice richiesta dell'esibitore, l'Amministrazione effettua la conversione dei buoni postali in altri buoni a tasso di interesse maggiore di quello dei titoli esibiti. I nuovi buoni devono recare la medesima intestazione e gli stessi eventuali vincoli dei buoni da convertire.
4. Nei casi di cui al precedente comma deve essere convertito l'intero montante dei titoli esibiti, salvo l'eccedenza inferiore al taglio minimo dei buoni, eventualmente residuata dall'operazione. Tale eccedenza, qualora non sia integrata dall'esibitore in modo da consentire l'emissione di un buono del taglio minimo, viene depositata su un libretto di risparmio nominativo recante la stessa intestazione e gli stessi vincoli dei titoli esibiti.29a
Art. 178-bis Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni
1. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, puo' definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro.
Art. 179 Rimborso dei buoni presso un ufficio diverso da quello di emissione
1. Il rimborso di un buono, da eseguirsi da un ufficio diverso da quello di emissione, e' subordinato al pagamento della tassa di un vaglia di pari importo quando avvenga prima che sia trascorso un mese dalla data di emissione del buono stesso.29a
Art. 180 Duplicazione dei buoni
1. Il buono smarrito, sottratto o distrutto viene duplicato, previa osservanza delle norme stabilite dal regolamento ed il pagamento della relativa tassa.29a
Art. 181 Comitato centrale dei buoni
1. All'organizzazione e alla vigilanza del servizio dei buoni postali fruttiferi provvede il comitato centrale dei buoni.
2. Il comitato centrale dei buoni ha sede presso il Ministero del tesoro; e' presieduto dal Ministro per il tesoro ed e' composto dal direttore della Cassa depositi e prestiti, come vice presidente, dal direttore generale del tesoro, da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e da un altro funzionario del Ministero del tesoro nominato dal Ministro, nonche' dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore della direzione centrale per i servizi di bancoposta.
3. Il comitato e' assistito da un segretario, scelto dal vice presidente fra i funzionari della direzione generale della Cassa depositi e prestiti.29a
Art. 182 Applicabilita' al servizio dei buoni delle norme relative alle Casse postali di risparmio
1. In quanto non sia disposto diversamente dal presente capo, al servizio dei buoni postali fruttiferi si applicano le norme che regolano il servizio dei libretti postali di risparmio.29a
Libro quarto. Dei servizi di telecomunicazioni
Titolo I. Parte generale
Capo I. Disposizioni di carattere generale
Art. 183
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
Art. 184
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
Art. 185
IL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Capo II. Norme comuni alle concessioni ad uso pubblico e ad uso privato
Art. 186
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
Art. 187
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
Art. 188
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
Art. 189
IL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 190
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
Art. 191
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
Art. 192
IL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 193
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259