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Sez. 2, Sentenza n. 42119 del 19/11/2002 Ud. (dep. 16/12/2002) Rv. 223352 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI | Danneggiamento aggravato di beni demaniali - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223352-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Il fondo e il sottofondo marini, costituenti la c.d. "piattaforma continentale" rientrano fra le cose destinate a pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., in quanto, pur qualificabili come "res communes omnium", sono soggetti, anche sotto il profilo del diritto internazionale (Convenzione di Ginevra del 1958) alla sovranità dello Stato che è portatore diretto alla loro integrità, sia per quanto riguarda la conservazione come risorse naturali e la duratura fruizione da parte di tutti, sia per poterne disporre iure imperii nei casi previsti dalla legge (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che costituisce danneggiamento aggravato, perseguibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 635, comma 2, n. 3 e 625 n. 7 cod. pen. quello costituito dalla frantumazione degli scogli esistenti su di un fondale marino, effettuata allo scopo di impossessarsi di esemplari di specie ittiche che vivevano all'interno di detti scogli).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7, Cod. Pen. art. 635 com. 2 n. 3, Cod. Civ. art. 822

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)