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Sez. 3, Ordinanza n. 1893 del 12/10/2011 Cc. (dep. 18/01/2012) Rv. 251797 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Reati tributari - Sequestro "per equivalente" - Calcolo del profitto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251797-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

Il sequestro preventivo "per equivalente", disposto nei confronti di persona sottoposta ad indagini per il reato di frode fiscale finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi, non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, sicché il giudice è tenuto a valutare l'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto così come avviene in sede di confisca. (In applicazione del principio enunciato, la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione del profitto attraverso la sua assimilazione al risparmio derivante dal mancato versamento delle imposte sui redditi nonché alla percentuale del 25 per cento, pari alla aliquota evasa, calcolata sull'ammontare delle operazioni inesistenti fatturate).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)