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Sez. L, Ordinanza n. 18040 del 24/08/2007 (Rv. 599113 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE | Rapporto di agenzia - Prevalenza dell'attività personale - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599113-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE

La prevalenza dell'attività personale, richiesta dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., per devolvere le controversie in materia di rapporto di agenzia alla competenza funzionale del giudice del lavoro, va misurata in rapporto all'attività complessiva dell'agenzia ed alla sua struttura imprenditoriale e non come responsabilità personale e rapporto fiduciario nei confronti del preponente, elementi che sussistono nei rapporti commerciali tra imprenditori (La S.C., alla luce dell'enunciato principio, ha affermato, in sede di regolamento, la competenza del tribunale ordinario, anziché del giudice del lavoro, come ravvisata dalla sentenza impugnata sul presupposto dell'intento fiduciario e personale insito nella decisione della preponente di affidare il mandato agenziale, dapprima, ad una società in nome collettivo, quindi, mutando il rapporto, alla ditta individuale facente capo all'agente che, per far fronte all'incarico, creava apposita s.a.s.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)