Sez. 4, Sentenza n. 951 del 06/05/1968 Ud. (dep. 12/11/1968) Rv. 109438 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZE -RICHIESTA NON MOTIVATA DI APPLICAZIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE -OBBLIGO DI ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - PROPOSIZIONE DI ALTRE MOTIVATE RICHIESTE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZE -RICHIESTA NON MOTIVATA DI APPLICAZIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE -OBBLIGO DI ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - PROPOSIZIONE DI ALTRE MOTIVATE RICHIESTE - IRRILEVANZA.*
Il giudice di appello non e tenuto a prendere in esame la richiesta di concessione delle attenuanti generiche non accompagnata dalla enunciazione dei motivi posti a fondamento di essa anche se concorre la proposizione di altri motivi di impugnazione non generici. (V.108459, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)