Sez. 1, Ordinanza n. 716 del 22/03/1977 Cc. (dep. 19/07/1977) Rv. 136480 - 01
ESECUZIONE PENALE - GIUDICE DI SORVEGLIANZA - ORDINANZA DELLA SEZIONE O DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - IMPUGNAZIONE - TERMINE PREVISTO NELL'ART 71 TER DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO - DECORRENZA ANCHE AGLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI.*
ESECUZIONE PENALE - GIUDICE DI SORVEGLIANZA - ORDINANZA DELLA SEZIONE O DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - IMPUGNAZIONE - TERMINE PREVISTO NELL'ART 71 TER DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO - DECORRENZA ANCHE AGLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI.*
L'art 71, comma sesto, della legge n 354 del 1975 disponeva che avverso l'ordinanza della Sezione o del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato potevano proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Negli stessi termini si esprime l'art 71 ter introdotto dall'art 11 della legge 12 gennaio 1977, n 1, contenente modificazioni alla legge 1975 sull'ordinamento penitenziario. Il suindicato termine vale non solo per la dichiarazione di impugnazione, ma anche per la presentazione dei motivi, qualora questi non siano enunciati nello stesso ricorso, ma vengano presentati successivamente. Tale possibilita, nel silenzio della legge, non puo essere esclusa; ma non possono, pero, trovare applicazione, in via analogica, le norme del codice di procedura penale che, nel procedimento ordinario, prevedono la possibilita di presentazione dei motivi entro venti giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato (art 201 cod proc pen). (nell'enunciare tale principio, che - secondo la Corte - scaturisce dalla peculiare natura del procedimento di sorveglianza e dal fatto che oggetto della comunicazione e, in questo procedimento, un provvedimento completo di motivazione, la Cassazione si e richiamata all'analogo indirizzo da essa seguito in Sede di interpretazione del sesto comma dell'art 4 della legge 27 dicembre 1956, n 1423 sulle misure di prevenzione, redatto negli stessi termini della disposizione in oggetto).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 6 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 com. 6 CORTE COST., Legge 12/01/1977 num. 1 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)