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Sez. 1, Sentenza n. 2368 del 10/04/1985 (Rv. 440224 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - TERMINE EX ART. 428 COD. PROC. CIV. - RIFERIBILITÀ ALL'INCOMPETENZA PER MATERIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440224-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - TERMINE EX ART. 428 COD. PROC. CIV. - RIFERIBILITÀ ALL'INCOMPETENZA PER MATERIA - ESCLUSIONE.*

L'art. 428 cod. proc. civ., sui limiti temporali entro i quali può essere eccepita o rilevata l'incompetenza del giudice adito nelle cause relative ai rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ., si riferisce all'incompetenza per territorio, nelle controversie che siano state introdotte davanti al pretore secondo il rito del lavoro, mentre non introduce deroghe ai principi fissati dall'art. 38 cod. proc. civ. in tema di rilevabilità in ogni stato e grado dell'incompetenza per materia. Pertanto, nella causa di lavoro, che sia stata promossa con rito ordinario davanti al tribunale, la declaratoria d'incompetenza, per essere la causa stessa devoluta alla cognizione funzionale del pretore, si sottrae alle suddette limitazioni o preclusioni. (V 5958/79, mass n 402637; (V 3260/77, mass n 386799).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)