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Sez. 1, Sentenza n. 6676 del 08/05/2000 Ud. (dep. 06/06/2000) Rv. 216162 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - IN GENERE | Legge penale comune - Applicabilità alle disposizioni delle leggi penali militari - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216162-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - IN GENERE

Il codice penale, pur funzionando come legge fondamentale per tutte le particolari leggi militari rimane sempre legge generale comune, che non si applica quando la materia è regolata in modo specifico dal codice penale militare. Ne consegue che, allorché il codice penale militare preveda che una particolare condotta illecita integri la figura di un reato militare, occorre applicare a tale condotta l'ipotesi del reato previsto dal codice penale militare con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice militare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 227 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 261 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)