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Sez. 3, Sentenza n. 51 del 10/01/2012 (Rv. 621069 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO | Cessione di credito da fermo tecnico - Configurabilità - Azione del cessionario nei confronti dell'assicuratore - Legittimazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621069-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO

Il credito di risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell'autovettura incidentata, è suscettibile di cessione, ai sensi dell'artt. 1260 ss. cod. civ., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)