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Sez. 3, Ordinanza n. 24015 del 24/07/2026 (Rv. 679535-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Responsabilità del produttore - Principio di precauzione - Criterio di integrazione e qualificazione degli obblighi di informazione ex artt. 6 e 104 c. cons. in base all’art. 1176, comma 2, c.c. e al principio di buona fede oggettiva - Sussistenza - Certezza scientifica del pericolo per la salute - Necessità - Esclusione - Regolazione pubblicistica del rischio - Parametro di valutazione degli obblighi informativi e di protezione gravanti sul produttore - Esclusione - Fattispecie. RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679535-01

RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE

In tema di responsabilità del produttore, il principio di precauzione - il quale costituisce un criterio di integrazione e qualificazione del contenuto degli obblighi di informazione ex artt. 6 e 104 c. cons., in base all'art. 1176, comma 2, c.c. e al principio di buona fede oggettiva - impone l'adozione di misure cautelari e informative, volte alla riduzione del rischio ed a prevenirne la concretizzazione, già in presenza di indici seri e concordanti di possibile pericolo per la salute, senza che sia necessario l'accertamento di una nocività certa, e si traduce, in applicazione del principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable), nell'obbligo a carico del produttore di informare il consumatore sulle modalità di utilizzo idonee a ridurre l'esposizione, consentendogli di modulare consapevolmente il proprio comportamento, dovendosi, peraltro, escludere che la regolazione pubblicistica del rischio, avente ad oggetto interessi diffusi e collettivi, possa integrare parametro di valutazione degli obblighi informativi e di protezione gravanti sul produttore nei rapporti contrattuali con il singolo consumatore. (Nella specie, relativa ad omessa informazione circa i rischi derivanti dall'uso prolungato di telefoni cellulari, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del produttore in base al mero richiamo alla conformità del prodotto agli standard tecnici ed alla affermazione secondo cui il principio di precauzione vincola solo lo Stato, senza riflessi sugli obblighi informativi del produttore).

Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 6, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 104, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1218, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 153, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 169, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)