Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (prima sezione) del 6 giugno 1985, causa 157/84
Epigrafe
Sentenza della Corte (prima sezione)
6 giugno 1985
Nel procedimento 157/84,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine, nella causa dinanzi ad essa pendente fra
Maria Frascogna
e
Caisse des dépôts et consignations,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, relativa all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti ed alla loro famiglia che si spostano nell'ambito della Comunità (GU L 149 pag. 2),
LA CORTE (prima sezione),
composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, R. Joliét, T. F. O'Higgins, giudici,
avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: D. Louterman, amministratore
viste le osservazioni presentate
per l'attrice nella causa principale, dal sig. Carlo Exio, segretario generale del patronato ACLI,
per la convenuta nella causa principale, dal sig. J. C. Cervera, vicedirettore della Caisse des dépôts et consignations,
per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Griesmar, consigliere giuridico, e dal sig. J. Currall, membro del suo ufficio legale,
per il governo italiano, dal sig. P. G. Ferri, avvocato dello Stato,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 21 marzo 1985,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con provvedimento 8 dicembre 1983, pervenuto alla Corte il 20 giugno 1984, la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1981 n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti ed alla loro famiglia che si spostano nell'ambito della Comunità (GU L 149, pag. 2).
punto 2
La questione è stata sollevata in occasione di una lite tra la sig.ra Frascogna e la Caisse des dépôts et consignation a proposito del rifiuto di attribuire alla Frascogna l'assegno speciale di vecchiaia.
punto 3
La Frascogna, cittadina italiana, è vedova di un cittadino italiano. Come tale essa riceve dall'Istituto nazionale della previdenza sociale una pensione di reversibilità. Dal 1976 essa vive in Francia presso il figlio che svolge in questo paese un'attività dipendente.
punto 4
Nel novembre del 1981 la Frascogna presentava alla Caisse des dépôts et consignations la domanda di fruire dell'assegno speciale di vecchiaia, che è stato istituito dalla legge 10 luglio 1952 n. 799. A norma di questa legge viene versato un assegno alle persone anziane che non fruiscano di prestazioni di vecchiaia a carico di un regime di previdenza sociale ed il cui reddito sia inadeguato. Questo assegno è riservato ai cittadini francesi o a quelli di un paese che abbia concluso con la Francia una convenzione di reciprocità. Tanto gli uni quanto gli altri devono essere residenti nel territorio della Francia metropolitana.
punto 5
II 21 aprile 1982 la Caisse des dépôts et consignations respingeva la domanda della Frascogna motivando che questa non aveva risieduto in Francia per quindici anni. Dal fascicolo si desume infatti che la Francia e l'Italia non hanno concluso una convenzione di reciprocità, bensì sono parti dell'accordo provvisorio europeo 11 dicembre 1953, riguardante i regimi di previdenza sociale relativi alla vecchiaia, all'invalidità ed ai superstiti. Orbene, l'art. 2, n. 1, lett. b) di questo accordo stabilisce fra l'altro che gli stranieri devono aver risieduto quindici anni nel territorio dello Stato in cui vogliono fruire delle prestazioni contemplate da un regime non contributivo. È questo il requisito che la Frascogna non possiede.
punto 6
II 10 giugno 1982 la Frascogna impugnava dinanzi alla commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale des Haut-de-Seine la decisione negativa adottata dalla Caisse des dépôts et consignations. A sostegno la Frascogna deduceva che la condizione relativa alla durata della residenza posta dall'accordo provvisorio era in contrasto col regolamento n. 1408/71.
punto 7
Questa tesi ha indotto la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine a chiedere alla Corte se « le norme dell'accordo provvisorio europeo 11 dicembre 1953 siano attualmente compatibili col regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1408/71. »
punto 8
Osservazioni scritte sono state depositate dalla Frascogna, dalla Caisse des dépôts et consignations, dalla Commissione delle Comunità europee e dal governo italiano.
punto 9
La Frascogna sostiene di rientrare nel campo d'applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 in quanto è « membro della famiglia di un lavoratore » ai sensi dell'art. 2, n. 1 di detto regolamento. Quanto alla prestazione di cui trattasi, essa sarebbe contemplata dal regolamento n. 1408/71 per il fatto che la Francia l'ha indicata nella dichiarazione di cui all'art. 5 del regolamento. La condizione della residenza di una certa durata posta dall'accordo provvisorio sarebbe quindi in contrasto col principio della parità di trattamento fra cittadini nazionali e cittadini di un altro Stato membro, principio sancito dall'art. 5 del regolamento n. 1408/71.
punto 10
La Caisse de dépôts et consignations sostiene che l'assegno speciale di vecchiaia ha natura assistenziale, il che lo esclude dal campo d'applicazione del regolamento n. 1408/71.
punto 11
Secondo la Commissione, del pari, l'assegno speciale di vecchiaia non rientra nel campo d'applicazione del regolamento n. 1408/71, giacché non è destinato a completare una prestazione previdenziale.
punto 12
Infine, il governo italiano sostiene che l'assegno speciale di vecchiaia rientra nel campo d'applicazione del regolamento n. 1408/71, e che quindi la condizione della residenza di una certa durata posta dall'accordo provvisorio è in contrasto col principio d'uguaglianza sancito da detto regolamento.
punto 13
È opportuno ricordare che la Corte, nella sentenza 28 maggio 1974 (Callemeyn, 187/73, Race. pag. 553), ha già deciso che « nell'ambito del suo campo d'applicazione ratione personae e ratione materiae, il regolamento n. 1408/71 prevale sull'accordo provvisorio europeo riguardante i regimi previdenziali relativi alla vecchiaia, all'invalidità ed ai superstiti ( ... ), qualora sia più favorevole di detto accordo per l'avente diritto ». Se fosse applicabile nel caso in esame, il regolamento n. 1408/71, tenuto conto del principio della parità di trattamento sancito dal suo art. 3, sarebbe incontestabilmente più favorevole dell'accordo provvisorio europeo.
punto 14
Questi principi non bastano tuttavia per risolvere completamente la questione sollevata dal giudice nazionale. Questa mira infatti del pari ad accertare se il regolamento n.1408/71 consenta all'ascendente del lavoratore di uno Stato membro che sia venuto a stabilirsi, con tale lavoratore, in un altro Stato membro, di ottenere in questo secondo Stato un assegno di vecchiaia del genere di quello di cui trattasi. Si deve quindi esaminare tale questione.
punto 15
In proposito, è vero che, a norma dell'art. 2, n. 1, il regolamento n. 1408/71 si applica « ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri ( ... ) nonché ai loro familiari e ai loro superstiti ». Tuttavia, nella sentenza 23 novembre 1976 (Kermaschek, 40/76, Race. pag. 1669), la Corte ha indicato che ai familiari del lavoratore o ai suoi superstiti spettano, a norma del regolamento n. 1408/71, unicamente i diritti derivati, cioè quelli acquistati in quanto familiare o superstite di un lavoratore.
punto 16
Nel presente caso, dal fascicolo si desume che l'assegno speciale di vecchiaia istituito dalla legge 10 luglio 1952 n. 799 viene versato alle persone anziane, indipendentemente da qualsiasi legame di parentela con un lavoratore.
punto 17
Se ne deve concludere che, dato che il diritto all'assegno speciale di vecchiaia non è un diritto derivato ai sensi del regolamento n. 1408/71, l'ascendente del lavoratore migrante non può pretendere l'assegno stesso invocando detto regolamento.
punto 18
Nelle sue osservazioni la Commissione ha tuttavia rilevato che l'assegno speciale di vecchiaia, in quanto vantaggio sociale, dev'essere attribuito a norma dell'art. 7, n. 2 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 1612, «relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità » (GU L 257, pag. 2).
punto 19
Onde dare al giudice nazionale tutti gli elementi d'interpretazione del diritto comunitario utili per la definizione della lite principale, si deve esaminare ora se questa tesi sia fondata.
punto 20
Come la Corte ha più volte affermato (da ultimo nella sentenza 27 marzo 1985, Hoeckx, 249/83, Race. 1985, pag. 973), la nozione di vantaggio sociale comprende tutti i vantaggi « che, connessi o meno ad un contratto di lavoro, sono generalmente riconosciuti ai lavoratori nazionali, in relazione, principalmente, alla loro qualità obiettiva di lavoratori o al semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare pertanto tale da facilitare la loro mobilità all'interno della Comunità ».
punto 21
Per questo la Corte ha già dichiarato (nella sentenza 12 luglio 1984, Castelli, 261/83, Race. 1984, pag. 3199) che la nozione di vantaggio sociale, ai sensi dell'art. 7, n. 2 del regolamento n. 1612/68 comprende il reddito garantito alle persone anziane dalle leggi di uno Stato membro.
punto 22
Se ne deve quindi concludere che l'assegno speciale di vecchiaia, che è attribuito alle persone anziane il cui reddito sia inadeguato, rientra nel campo d'applicazione ratione materiae del regolamento n. 1612/68.
punto 23
Orbene, dalla giurisprudenza della Corte si desume che il principio fondamentale di non discriminazione in fatto di libera circolazione, principio sancito dall'art. 7, n. 2 del regolamento n. 1612/68, vieta qualsiasi discriminazione a danno degli ascendenti del lavoratore di un altro Stato membro, qualora detti ascendenti abbiano esercitato il diritto di stabilirsi col lavoratore, diritto loro attribuito dall'art. 10 del regolamento n. 1612/68.
punto 24
Così stando le cose, l'obbligo di aver risieduto un certo numero di anni nel territorio di uno Stato membro, obbligo imposto agli ascendenti dei lavoratori cittadini di uno Stato membro, costituisce una discriminazione in contrasto con l'art. 7 n. 2 del regolamento n. 1612/68, qualora non sia imposto agli ascendenti dei lavoratori nazionali.
punto 25
Si deve quindi risolvere la questione sollevata dichiarando che l'attribuzione di un assegno speciale di vecchiaia il quale garantisca un reddito minimo alle persone anziane, secondo le modalità stabilite dalla legge nazionale di cui trattasi nella causa principale, costituisce un vantaggio sociale ai sensi del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 612 e che l'art. 7, n. 2 di questo regolamento dev'essere interpretato nel senso che l'attribuzione di detto vantaggio sociale non può essere subordinata alla condizione dell'effettiva residenza nel territorio di uno Stato membro per un certo numero di anni, qualora tale condizione non valga per i cittadini di tale Stato membro.
SENTENZA › Sulle spese
punto 26
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal governo italiano, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta perciò pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (prima sezione),
pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine, con provvedimento 8 dicembre 1983, dichiara:
1) L'attribuzione di un assegno speciale di vecchiaia il quale garantisca un reddito minimo alle persone anziane, secondo le modalità stabilite dalla legge nazionale di cui trattasi nella causa principale, costituisce un vantaggio sociale ai sensi del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 612.
2) L'art. 7, n. 2 di questo regolamento dev'essere interpretato nel senso che l'attribuzione di detto vantaggio sociale non può essere subordinata alla condizione dell'effettiva residenza nel territorio di uno Stato membro per un certo numero di anni, qualora tale condizione non valga per i cittadini di tale Stato membro.
Firme
Bosco
Joliét
O'Higgins
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 6 giugno 1985.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della prima sezione
G. Bosco