Sez. 2, Sentenza n. 21985 del 26/06/2026 (Rv. 679124-01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Art. 59-bis l. n. 89 del 1913 (cd. legge notarile) - Attestazione della presenza di documenti ancora non formati alla data dell'atto - Rettifica unilaterale da parte del notaio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
L'attestazione del notaio circa l'allegazione all'atto di documenti non ancora formati alla data del rogito non è suscettibile di rettifica unilaterale ai sensi dell'art. 59-bis l. n. 89 del 1913 (cd. legge notarile), giacché tale rimedio è limitato alla correzione di errori od omissioni materiali, oggettivamente accertabili e non recanti incertezza sul contenuto sostanziale dell'atto o sul processo di formazione delle volontà delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, adita in sede di reclamo avverso sanzione disciplinare, aveva escluso l'ammissibilità del procedimento con cui il notaio, dopo avere attestato l'allegazione dell'A.P.E. ad un atto di compravendita immobiliare, aveva successivamente rettificato tale atto ex art. 59-bis l. n. 89 del 1913, allegando una certificazione energetica formata dopo la stipulazione del rogito).
Legge 16/02/1913 num. 89 art. 59 bis, Decreto Legisl. 19/08/2005 num. 192 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 19/08/2005 num. 192 art. 6 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)