Sez. 1, Sentenza n. 129 del 15/01/1985 Cc. (dep. 07/02/1985) Rv. 167777 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO - RICHIESTA DI RIESAME - CONTENUTO NEL MERITO DELLA IMPUTAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - RATIO DELLA ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO - RICHIESTA DI RIESAME - CONTENUTO NEL MERITO DELLA IMPUTAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - RATIO DELLA ESCLUSIONE.*
Nel procedimento incidentale di riesame dei provvedimenti di sequestro non può sindacarsi la fondatezza dall'imputazione che è, invece, oggetto del procedimento principale o, se del caso, del procedimento relativo alla scarcerazione ex art. 269 cod. proc. pen. a meno che non si rinvenga una palese difformità tra fattispecie concreta e fattispecie astratta. Infatti, il controllo del giudice collegiale ex art. 343 bis cod. proc. pen. consiste nel verificare: 1) se il provvedimento sia conforme alle norme che ne consentano o ne impongano la emissione; 2) se esso sia rispondente alle esigenze processuali o probatorie o a quelle funzionali alla confisca obbligatoria o al limite, alle esigenze di prevenzione ex art. 219 cod. proc. pen..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 343 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)