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Sez. 3, Sentenza n. 2154 del 14/02/2001 (Rv. 543858 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Risarcimento del danno - Danni conseguenti o meno alla condotta altrui - Eccezione del convenuto - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543858-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

In tema di azione per il risarcimento del danno, stabilire se in danni lamentati siano stati tutti e solo conseguenza della condotta altrui o non potessero essere evitati dal danneggiato, in tutto o in parte, costituisce per il giudice esercizio del suo potere di decidere sulla domanda secondo diritto e non richiede un'eccezione del convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, [ rnc: = ] CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)