Sez. 3, Sentenza n. 2154 del 14/02/2001 (Rv. 543858 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Risarcimento del danno - Danni conseguenti o meno alla condotta altrui - Eccezione del convenuto - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
In tema di azione per il risarcimento del danno, stabilire se in danni lamentati siano stati tutti e solo conseguenza della condotta altrui o non potessero essere evitati dal danneggiato, in tutto o in parte, costituisce per il giudice esercizio del suo potere di decidere sulla domanda secondo diritto e non richiede un'eccezione del convenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, [ rnc: = ] CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)