Sez. 3, Sentenza n. 6633 del 07/01/2014 Cc. (dep. 12/02/2014) Rv. 258902 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Divieto di concessione degli arresti domiciliari in presenza di una condanna per evasione nel quinquennio precedente - Criteri applicativi - Riferimento al momento della condanna e non al fatto di evasione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., che vieta l'applicazione degli arresti domiciliari a "chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede", in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui - secondo la lettura datane dalla conforme giurisprudenza - il termine del quinquennio ostativo alla concessione della custodia domestica decorrerebbe dall'epoca della condanna e non dalla data di commissione del fatto di evasione. (In motivazione la Corte ha chiarito che, ai fini del computo del quinquennio, occorre far riferimento all'epoca della condanna definitiva poiché, altrimenti, si farebbero decorrere gli effetti sanzionatori, seppur indiretti, derivanti dalla condotta dell'imputato da un momento antecedente alla irrevocabilità della pronuncia giurisdizionale che ha accertato l'avvenuta evasione in violazione dell'art. 27 Cost.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)