Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione
Testo in vigore al
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 27
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Art. 28
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Art. 29
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Art. 30
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Art. 31
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Art. 32
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Capo VI. Credito all'artigianato
Art. 33
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 34
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Art. 35
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Art. 36
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 37
1. E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35.
2. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
a) dai conferimenti dello Stato;
b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;
c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 26 NOVEMBRE 1993, N. 489;
d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
3. I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
4. Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo articolo 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti:
1) da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;
2) da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;
3) da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
4) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.
5. Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.
6. Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni.23
Art. 38
1. La Cassa, per lo svolgimento delle sue attivita', potra' avvalersi anche del ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio l'autorizzi a contrarre direttamente.
2. Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potra' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al comma precedente.21
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.
Art. 39
1. Il saggio degli interessi dovuti sulle operazioni di cui all'art. 34 effettuate dalla Cassa, sara' determinato annualmente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.
3. IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
4. IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.
Art. 40
1. Ai prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipulazione del contratto di finanziamento.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.
Art. 41
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.
2. Sono ridotti a meta' i diritti spettanti ai notari per la stipula o autenticazione delle firme delle scritture di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, i diritti di cancelleria per la trascrizione del privilegio ai sensi della lettera b) dello stesso articolo e i diritti spettanti agli ufficiali giudiziari per la notifica dell'atto di prestito ai terzi debitori ai sensi della lettera c) dell'articolo suddetto.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.
Art. 42
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Art. 43
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 44
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 45
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