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Regolamento (UE) n. 966/2010 della Commissione del 27 ottobre 2010 che avvia un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafi 3 e 5,

La Commissione ha deciso, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, di avviare di propria iniziativa un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese.

A. PRODOTTO

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, vale a dire viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi per la costruzione di strade ferrate) e rondelle, originari della Repubblica popolare cinese, classificati ai codici NC 73181290, 73181491, 73181499, 73181559, 73181569, 73181581, 73181589, ex73181590, ex73182100 e ex73182200.

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è uguale a quello descritto nel precedente considerando, ma è spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia originario o meno della Malaysia, ed è attualmente classificato negli stessi codici NC del prodotto in esame.

B. MISURE IN VIGORE

Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio2.

C. MOTIVAZIONE

La Commissione dispone di elementi di prova diretti sufficienti a dimostrare che le misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante il trasbordo in Malaysia.

Gli elementi di prova diretti a disposizione della Commissione sono i seguenti.

In seguito all’istituzione delle misure sul prodotto in esame, si è verificato un significativo cambiamento nella configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Malaysia verso l’Unione, senza che vi sia sufficiente motivazione o giustificazione per tale cambiamento oltre all’istituzione del dazio.

Questa modifica della configurazione degli scambi sembra dovuta al trasbordo in Malaysia di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese.

Le prove disponibili dimostrano inoltre che gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore per il prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzi. Volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Inoltre, vi sono sufficienti elementi di prova del fatto che questo incremento dei volumi delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure in vigore.

La Commissione dispone infine di sufficienti elementi di prova diretti del fatto che i prezzi del prodotto sottoposto all’inchiesta siano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.

Se nel corso dell’inchiesta saranno individuate pratiche di elusione, di cui all’articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo in Malaysia, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

D. PROCEDURA

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta, a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, e per rendere obbligatoria la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario della Malaysia, conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

a) Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti e alle associazioni di produttori/esportatori note della Malaysia, ai produttori/esportatori noti e alle associazioni di produttori/esportatori note della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle associazioni di importatori note dell’Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Malaysia. Potranno eventualmente essere chieste informazioni anche all’industria dell’Unione.

In qualsiasi caso, tutte le parti interessate sono invitate a contattare la Commissione senza indugio entro il termine indicato all’articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine indicato all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

L’apertura dell’inchiesta sarà comunicata alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Malaysia.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l’importazione non costituisce una forma di elusione.

Poiché la possibile elusione avviene al di fuori dell’Unione, possono essere concesse esenzioni, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori della Malaysia di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio che dimostrino di non essere legati3 ad alcun produttore soggetto alle misure4 e che non risultino coinvolti nelle pratiche di elusione definite nell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderano ottenere un’esenzione sono invitati a presentare una domanda, debitamente sostenuta da elementi di prova, entro il termine indicato all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

E. REGISTRAZIONE

In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta vanno sottoposte a registrazione affinché, in caso di conferma dell’elusione, dazi antidumping di un importo appropriato possano essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dalla Malaysia.

F. TERMINI

Ai fini di una corretta amministrazione, occorre fissare i termini entro i quali:

le parti interessate possono contattare la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario o fornire qualsiasi altra informazione di cui va tenuto conto nell’inchiesta,

i produttori della Malaysia possono chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

Si ricorda che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

G. OMESSA COLLABORAZIONE

Se una parte interessata rifiuta di comunicare le informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti od ostacola gravemente lo svolgimento dell’inchiesta, potranno essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano perciò sui dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.

H. CALENDARIO DELL’INCHIESTA

In conformità all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l’inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso di questa inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati5.

J. CONSIGLIERE-AUDITORE

Si ricorda inoltre che se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà nell’esercizio dei propri diritti di difesa, possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, se necessario offrendo la sua mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda questioni quali l’accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

È aperta un’inchiesta, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, per stabilire se le importazioni nell’Unione europea di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio, non inossidabile, vale a dire viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi per la costruzione di strade ferrate) e rondelle, spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, attualmente classificati ai codici NC ex73181290, ex73181491, ex73181499, ex73181559, ex73181569, ex73181581, ex73181589, ex73181590, ex73182100 e ex73182200 (codici TARIC 7318129011, 7318129091, 7318149111, 7318149191, 7318149911, 7318149991, 7318155911, 7318155961, 7318155981, 7318156911, 7318156961, 7318156981, 7318158111, 7318158161, 7318158181, 7318158911, 7318158961, 7318158981, 7318159021, 7318159071, 7318159091, 7318210031, 7318210095, 7318220031 e 7318220095), eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009.

Art. 2

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali sono invitate a prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione definite all’articolo 1 del presente regolamento.

La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può chiedere alle autorità doganali, mediante regolamento, di sospendere la registrazione delle importazioni nell’Unione di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che siano risultati conformi alle condizioni per l’ottenimento dell’esenzione.

Art. 3

I questionari vanno chiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Salvo altrimenti disposto, le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell’inchiesta.

I produttori della Malaysia che chiedono l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda, debitamente sostenuta da elementi di prova, entro lo stesso termine di 37 giorni.

Le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

Le informazioni, le richieste di audizioni o di questionari, nonché le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti disposto), indicando nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»6 e, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio: N105 4/92 1049 Bruxelles BELGIO Fax +32 22978486 E-mail: [email protected]

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2010. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso