Sez. 5 - , Ordinanza n. 8942 del 11/04/2018 (Rv. 647712 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINE | Proroga biennale ex art. 57, comma 2, della l. n. 413 del 1991 - Ambito applicativo - Nei confronti dei soggetti sostituti d'imposta - Inclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINE
In tema di accertamento delle imposte dirette, la proroga, disposta dall'art. 57, comma 2, della l. n. 413 del 1991, dei "termini per l'accertamento, relativamente ai periodi d'imposta per i quali può essere presentata dichiarazione integrativa", ha carattere generale, e riguarda quindi tutti i soggetti ammessi al beneficio, ivi compresi quelli operanti come sostituti d'imposta, in quanto ammessi a presentare dichiarazione integrativa dal successivo art. 63, ancorché tale ultima disposizione non contenga un espresso richiamo alla proroga. Una diversa interpretazione della normativa, nel senso della fissazione all'amministrazione di un termine più breve per l'accertamento nei confronti dei soli sostituti d'imposta, ammessi come gli altri soggetti al beneficio, si pone infatti in contrasto con la "ratio" della l. n. 413 del 1991, in relazione alle finalità di politica fiscale e tributaria con essa perseguiti.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 com. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)