diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15815 del 06/06/2024 (Rv. 671434-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - IN GENERE | Regolamento CE n. 561 del 2006 - Ambito applicativo - Percorso superiore ai 50 chilometri - Nozione - Tutela di cui all'art. 6, paragrafo 3, del Regolamento - Condizioni - Rilevanza di attività diverse dalla guida - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671434-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - IN GENERE

In tema di servizi di trasporto di persone con veicoli adibiti al trasferimento di più di nove individui compreso il conducente, la nozione di "percorso superiore ai cinquanta chilometri" - di cui al Regolamento CE n. 561 del 2006, come interpretato dalla sentenza della CGUE del 9 novembre 2023, in causa C-477/2022 - va intesa come itinerario di linea che il mezzo deve percorrere per collegare un punto di partenza a un punto di arrivo nell'ambito del servizio regolare, restando irrilevanti il percorso di guida giornaliero del singolo autista o la distanza ulteriore coperta dal veicolo ed altresì ininfluenti, ai fini del calcolo del "periodo di guida" accumulato dal singolo conducente nel periodo di due settimane consecutive (presupposto per la tutela di cui all'art. 6, paragrafo 3, del medesimo Regolamento), le mansioni accessorie o comunque le altre attività svolte dal lavoratore diverse dalla guida o anche la stessa attività di guida, se di veicoli diversi da quelli a cui è applicabile la normativa.

Regolam. Consiglio CEE 15/03/2006 num. 561 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 15/03/2006 num. 561 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 21/10/2009 num. 1073 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 15/03/2006 num. 561 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)