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Sez. 5, Sentenza n. 609 del 14/04/1971 Ud. (dep. 09/06/1971) Rv. 118414 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA DI APPELLO - SENTENZA DI PRIMO GRADO - INTEGRAZIONE DELLE RISPETTIVE MOTIVAZIONI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118414-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA DI APPELLO - SENTENZA DI PRIMO GRADO - INTEGRAZIONE DELLE RISPETTIVE MOTIVAZIONI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Quando non vi e difformita tra le pronunce di primo e di secondo grado, le motivazioni delle rispettive sentenze possono integrarsi a vicenda, specialmente nel caso in cui i motivi di impugnazione non prospettino questioni che non siano state gia esaurientemente esaminate dal primo giudice. (Conf 115229, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)