Sez. 5, Sentenza n. 609 del 14/04/1971 Ud. (dep. 09/06/1971) Rv. 118414 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA DI APPELLO - SENTENZA DI PRIMO GRADO - INTEGRAZIONE DELLE RISPETTIVE MOTIVAZIONI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA DI APPELLO - SENTENZA DI PRIMO GRADO - INTEGRAZIONE DELLE RISPETTIVE MOTIVAZIONI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Quando non vi e difformita tra le pronunce di primo e di secondo grado, le motivazioni delle rispettive sentenze possono integrarsi a vicenda, specialmente nel caso in cui i motivi di impugnazione non prospettino questioni che non siano state gia esaurientemente esaminate dal primo giudice. (Conf 115229, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)