Sez. 6, Sentenza n. 2940 del 04/12/2000 Cc. (dep. 08/01/2001) Rv. 217719 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE | Certificazione dell'esistenza di un provvedimento restrittivo della libertà personale - Documentazione richiesta dall'art. 12 Legge 219/1992 riguardante la Convenzione con la Repubblica Argentina - Elencazione tassativa - Esclusione - Fondamento.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
In tema di estradizione, la necessità - perseguita dalla prescrizione di cui all'art. 12 c. 2 Legge 19 febbraio 1992 n. 219, riguardante la convenzione di estradizione con la Repubblica Argentina - di dare certezza allo Stato richiesto dell'esistenza di un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dallo Stato richiedente, è soddisfatta non soltanto dall'originale o dalla copia autentica del provvedimento che la norma espressamente menziona ma, atteso che l'elencazione ivi contenuta non deve considerarsi tassativa, anche dall'attestazione, proveniente dal pubblico ufficiale competente, circa l'esistenza e il contenuto del provvedimento, in quanto idonea a fornire la certezza richiesta, in considerazione della sua natura, del suo contenuto e della sua provenienza da un pubblico ufficiale abilitato ad attestarne la conformità con l'originale. (Nella specie, la Corte ha rigettato i ricorsi contro la sentenza della Corte d'appello, che ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzato dalla Repubblica Argentina nei confronti di persone colpite da mandato di cattura internazionale, sulla base dell'allegazione di un "estratto di esecuzione", cioè di una certificazione attestante l'esistenza del mandato di arresto).
Riferimenti normativi: Legge 19/02/1992 num. 219 art. 12 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)