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Sez. 3, Sentenza n. 1695 del 30/06/1966 (Rv. 323318 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PIU PROCURATORI AUTORIZZATI AD AGIRE DISGIUNTAMENTE - MORTE DI UNO DEI PROCURATORI - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323318-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PIU PROCURATORI AUTORIZZATI AD AGIRE DISGIUNTAMENTE - MORTE DI UNO DEI PROCURATORI - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*

Non si ha interruzione del processo, ai sensi dell'art. 301 cod. proc. civ., per la morte del procuratore, quando la parte abbia dato, nel mandato, la facolta di rappresentanza in giudizio a piu difensori, senza Obbligo di agire congiuntamente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)