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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33150 del 21/12/2018 (Rv. 652289 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da uno dei coobbligati – Foro convenzionale esclusivo stabilito in un contratto con pluralità di parti dal lato passivo - Eccezione di incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale sollevata dall'opponente - Onere di eccepire l'incompetenza anche per i criteri ex artt. 18 e 19 c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2018-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652289-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da uno dei coobbligati, l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, fondata sulla previsione pattizia di un foro esclusivo, sollevata dal medesimo, deve essere dichiarata inammissibile laddove questi non abbia contestato l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)