Sez. 5, Sentenza n. 15639 del 12/08/2004 (Rv. 575490 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Deliberazioni tariffarie - Parere sulla regolarità tecnica e contabile - Mancanza - Invalidità della delibera - Esclusione - Partecipazione della cittadinanza al procedimento - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la mancanza, nella deliberazione tariffaria di cui all'art. 69 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, del parere sulla sua regolarità tecnica e contabile, previsto dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non determina l'invalidità della delibera stessa, atteso che il citato art. 53 da un lato non impone affatto la richiesta di detto parere per tutte le delibere, ma soltanto per quelle comportanti valutazioni tecniche od impegni di spesa (circostanza nella fattispecie neppure dedotta dal contribuente), e, dall'altro, avendo la norma l'unico scopo di individuare i responsabili - in via amministrativa e contabile - delle deliberazioni, l'omissione del parere non incide sulla validità di queste, ma costituisce mera irregolarità dell'atto. Inoltre, dalla indubbia natura di atti normativi delle delibere istitutive della tassa e di quelle comunque attinenti ad essa discende l'inapplicabilità alle stesse, ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle disposizioni, contenute nel precedente art. 7 della legge medesima, relative alla partecipazione della cittadinanza al procedimento amministrativo di formazione delle delibere.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 58, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 69, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 53 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)