Sez. 2 - , Ordinanza n. 13238 del 16/05/2019 (Rv. 653824 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - IN GENERE | Irragionevole durata del giudizio presupposto originato da riunione tra procedimenti aventi quali parti una società in accomandita semplice ed un socio - Diritto all'equo indennizzo - Autonomia delle posizioni - Conseguenze.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - IN GENERE
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 89 del 2001, quando il giudizio presupposto origini - come nella specie - dalla riunione (nella specie, in fase di appello), di due procedimenti originariamente separati ed aventi come parti una società in accomandita semplice e un socio in proprio, trattandosi di due distinte posizioni giuridiche con separate posizioni processuali e, di conseguenza, con separate aspettative di definizione del giudizio in tempi ragionevoli, il relativo danno va integralmente ristorato per ognuna delle parti.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)