Sez. 6, Sentenza n. 47 del 19/01/1971 Ud. (dep. 11/03/1971) Rv. 117097 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO)(DOLO - ANIMUS DEFENDENDI - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO)(DOLO - ANIMUS DEFENDENDI - IRRILEVANZA.*
L'animus defendendi non esclude il delitto di calunnia, quando l'agente non si limiti a negare il fatto imputatogli, ma incolpi di un reato un terzo innocente. (nella specie l'imputato di falso giuramento, anziche limitarsi a respingere l'accusa o comunque a contestare la versione del suo accusatore, denunzio penalmente per calunnia, pur sapendolo innocente, colui che lo aveva accusato di falso giuramento. La suprema Corte ha respinto la tesi defensiva della Mancanza di dolo per aver agito 'animo defendendì, enunciando il principio che precede). (V 114548, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)