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Sez. 6, Sentenza n. 54768 del 06/12/2016 Cc. (dep. 23/12/2016) Rv. 268743 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Revoca parziale - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268743-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

La revoca parziale del sequestro preventivo di un bene va disposta, per evitare che la misura risulti inutilmente vessatoria, solo quando, per le caratteristiche dell'illecito contestato e del bene sequestrato, è possibile dividere i beni che ne sono oggetto senza vanificare le esigenze di prevenzione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo di uno studio dentistico disposta in relazione al reato previsto dall'art. 348 cod. pen., in quanto la riduzione del sequestro ad un'unica stanza e la restituzione della restante parte dello studio, destinata, comunuque, all'esercizio della professione odontoiatrica, avrebbe consentito la prosecuzione dell'esercizio abusivo della professione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)