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Sez. 1, Sentenza n. 18240 del 22/08/2006 (Rv. 591541 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA | Per valore e per territorio inderogabile - Rilevabilità d'ufficio - Termine per il rilievo dell'incompetenza - Prima udienza di trattazione - Omesso tempestivo rilievo - Conseguenze - Possibilità per il giudice di dichiarare l'improponibilità della domanda in ragione della propria incompetenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591541-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA

Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ. (richiamato per il processo avanti al giudice di pace dall'art. 311 dello stesso codice), l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. L'omesso tempestivo rilievo della questione di competenza comporta che la causa resti radicata davanti al giudice adito, non potendo questi dichiarare l'improponibilità della domanda perché proposta davanti ad un giudice privo di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)