Sez. 2, Sentenza n. 164 del 21/01/1974 (Rv. 367741 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTROVERSIE SULL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO - RAPPORTO DI LAVORO - SUSSISTENZA - CONTESTAZIONE - LITISCONSORZIO DEL DATORE DI LAVORO, DEL LAVORATORE E DELL'ENTE PREVIDENZIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI APPELLO - LITISCONSORZIO DI TUTTI E TRE I SOGGETTI - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTROVERSIE SULL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO - RAPPORTO DI LAVORO - SUSSISTENZA - CONTESTAZIONE - LITISCONSORZIO DEL DATORE DI LAVORO, DEL LAVORATORE E DELL'ENTE PREVIDENZIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI APPELLO - LITISCONSORZIO DI TUTTI E TRE I SOGGETTI - CONDIZIONI.*
Nelle controversie previdenziali fra ente assicuratore e datore di lavoro, aventi ad oggetto l'adempimento dell'Obbligo contributivo, ove venga in contestazione l'esistenza del rapporto di lavoro, quale presupposto dell'Obbligo assicurativo, il relativo accertamento deve essere effettuato incidenter tantum senza che sia necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del prestatore d'opera. Nelle controversie su indicate il litisconsorzio necessario e ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui gia in primo grado sia stata dibattuta, fra tutti i soggetti interessati, una lite avente ad oggetto tanto il rapporto di lavoro, quanto quello assicurativo, e il processo, nel quale siano state chieste pronunce con effetto di giudicato su entrambi i rapporti, prosegua poi nelle fasi di impugnazione. (V 2674'70, mass n 349104).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 459
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)